Televisione e minori, c⒒è qualche piccola novitÃ
Il Decreto Legislativo n. 120/2012 ha portato qualche piccola novità in tema di televisione e minori, recando alcune modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici del 2005 (c.d. Testo Unico della Radiotelevisione).Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2012, la nuova disciplina è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il recente Decreto Legislativo vieta le trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, e in particolare i programmi che presentino scene di violenza gratuita o insistita o efferata o pornografi che, così come sono vietate le trasmissioni di fi lm ai quali, per la proiezione o rappresentazione in pubblico, sia stato negato il nulla osta o che siano vietati ai minori di anni diciotto.
Si prescrive che le trasmissioni delle emittenti televisive e radiofoniche non contengano programmi, che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e fi lm vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dellâ’’ora di trasmissione fra le ore 23 e le ore 7, o qualsiasi altro accorgimento tecnico, escludano la visione o lâ’’ ascolto da parte dei minori che si trovino nellâ’’area di diffusione.
La nuova normativa ha, inoltre, previsto che le emittenti televisive, comprese quelle analogiche, garantiscano, anche secondo quanto stabilito nel Codice di autoregolamentazione media e minori, approvato il 29 novembre 2002, lâ’’applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16 alle ore 19 e allâ’’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.
E⒒ contemplata anche la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fi ne anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in quelli che sono definiti ⒒orari di buon ascolto⒒, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
Per quanto concerne strettamente la comunicazione, il D.Lgs. n. 120/2012 stabilisce che i messaggi promozionali, che facciano parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l⒒opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi dalle emittenti radiofoniche e televisive pubbliche e private gratuitamente o a condizioni di favore, nonché i filmati promozionali o di presentazione di opere cinematografi che di nazionalità europea di prossima programmazione, non sono considerati ai fi ni del calcolo dei limiti massimi previsti dall⒒art.
38 del Testo Unico della Radiotelevisione sopra citato, relativo ai limiti di affollamento.
Mentre per l⒒impiego di minori degli anni quattordici nei programmi radiotelevisivi si fa riferimento al regolamento del Ministro dello sviluppo economico, che verrà approvato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, nulla è stabilito in tema di utilizzo di minori all⒒ interno di spot pubblicitari, che, pertanto, dopo la parentesi della legge Gasparri, il cui veto veniva successivamente abrogato, rimane ammesso.
Fiammetta Malagoli
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