Emittenti televisive, internet e diritto dâ’€’™autore

Il 7 marzo scorso la Corte Europea (causa C-607/11) si è pronunciata sulla diffusione via internet, in tempo pressoché reale, di programmi trasmessi su alcune emittenti televisive commerciali britanniche, detentrici dei diritti dâ’€’™autore su tali programmi, su film e su altri elementi inclusi nel palinsesto.

In particolare, TVCatchup Ltd (TVC) offriva su internet servizi di diffusione di programmi televisivi, che gli utenti ricevevano â’€’œin direttaâ’€’ gratui- tamente, appunto per mezzo del web. TVC si assicurava che gli utenti fossero già in possesso di una valida licenza tele- visiva e limitava lâ’€’™utilizzo dei suoi servizi al Regno Unito.

I suoi servizi venivano finanziati dalla pubblicità audiovisiva diffusa prima di poter vedere il programma, mentre la pubblicità contenuta nei programmi veniva mantenuta immutata.

La Corte Europea, nellâ’€’™analizzare la nozione di comunicazione al pubblico, ha precisato che il diritto dâ’€’™autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico comprende qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di unâ’€’™opera non presente nel luogo in cui essa ha origine, su filo e senza filo, inclusa la radiodiffusione.

Lâ’€’™autorizzazione ad includere le opere protette in una comunicazione al pubblico non esaurisce il diritto di autorizzare o di vietare altre comunicazioni al pubblico di tali opere. In sostanza, ogni trasmissione o ritrasmissione di unâ’€’™opera che utilizzi uno specifico mezzo tecnico deve essere, in linea di principio, autorizzata individualmente dal suo autore.

La ritrasmissione su internet di un programma diffuso da unâ’€’™emittente televisiva è effettuata attraverso uno specifico mezzo tecnico, diverso da quello originale. Si tratta, pertanto, di una comunicazione al pubblico, cosa che implica la necessità di ottenere lâ’€’™autorizzazione degli autori delle opere ritrasmesse.

Nel caso preso in esame dalla Corte, la trasmissione da parte di TVC di opere protette dal diritto dâ’€’™autore era diversa rispetto a quella effettuata dallâ’€’™emittente televisiva interessata.

Ã’ˆ altresì da escludere che lâ’€’™attività di TVC potesse essere considerata come un mero intervento tecnico inteso a mantenere o aumentare la qualità della ricezione della trasmissione diffusa dallâ’€’™emittente (nel qual caso non costi- tuirebbe â’€’œcomunicazioneâ’€’ al pubblico nel senso visto prima e non sarebbe soggetta ad una nuova autorizzazione da parte degli autori).

Il secondo elemento che qualifica la comunicazione al pubblico consiste nel numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende un numero di persone conside- revole.

Nel caso di TVC tali destinatari si identificano potenzialmente con le persone residenti nel Regno Unito, che abbiano una connessione internet e che affermino di possedere in tale Stato una licenza televisiva. Si tratta, quindi, di un numero indeterminato di destinatari ed anche il secon- do requisito della comunica- zione al pubblico in concreto sussiste.

La Corte di Giustizia ha quindi concluso che la ritrasmissione televisiva di opere incluse in una radiodiffusione televisiva terrestre, effettuata da un organismo diverso dallâ’€’™emittente originale, mediante un flusso internet messo a disposizione degli abbonati, che la possono ricevere connettendosi al suo server, costituisce comunicazione al pubblico, anche se tali abbonati si trovino nellâ’€’™area di ricezione della radiodiffusione televisiva terrestre e possano ricevere lâ’€’™opera tutelata dal diritto dâ’€’™autore anche su un apparecchio televisivo.

Tutto ciò indi- pendentemente dal fatto che la ritrasmissione sia o meno finanziata dalla pubblicità ed abbia così carattere lucrativo.

Fiammetta Malagoli

malagoli@studiolegalemalagoli.it

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