Sigarette elettroniche: regole per la pubblicità

Fiammetta Malagoli_bustoPotrebbero facilmente essere sfuggite le nuove regole per la pubblicità delle sigarette elettroniche, o meglio dei liquidi e delle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina, introdotte dal decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca), convertito nella legge 8 novembre 2013, n. 128, che ha apportato modifiche alla L. 16 gennaio 2003 n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”. Anche questa volta, il legislatore ha preferito un percorso non lineare, realizzato attraverso modifiche relative alla normativa più disparata, che rendono sicuramente molto difficile l’individuazione e la conoscenza delle norme.

Le nuove regole stabiliscono che la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina sia consentita a condizione che riporti, in modo chiaramente visibile, sia la dicitura: «presenza di nicotina», sia l’avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 8 novembre 2013, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitamente ai rappresentanti della produzione, dovranno adottare un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina.

La recentissima normativa vieta la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina all’interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi. È, inoltre, proibito, in comunicazione, attribuire efficacia o indicazioni terapeutiche al prodotto, che non siano state espressamente riconosciute dal Ministero della salute, così come è vietato rappresentare minori di anni diciotto intenti all’utilizzo di sigarette elettroniche.

La legge non consente la pubblicità diretta o indiretta delle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori, nonché la pubblicità radiotelevisiva di tali liquidi o ricariche nella fascia oraria dalle 16 alle 19.

In ogni caso, è proibita qualsiasi forma di pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione da parte dei minori.

Sono anche previste sanzioni in caso di violazione dei principi sopra descritti: le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. La sanzione è raddoppiata in caso di ulteriore trasgressione.

Le medesime pene si applicano anche alle industrie produttrici e ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa, nonché ai proprietari delle sale cinematografiche, con ciò vincolando tali soggetti ad un’attenta sorveglianza dei passaggi pubblicitari e dei loro contenuti.

Fiammetta Malagoli

 

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