Televisione e minori, câ’€’™Ã¨ qualche piccola novità

Il Decreto Legislativo n. 120/2012 ha portato qualche piccola novità in tema di televisione e minori, recando alcune modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici del 2005 (c.d. Testo Unico della Radiotelevisione).Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2012, la nuova disciplina è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il recente Decreto Legislativo vieta le trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, e in particolare i programmi che presentino scene di violenza gratuita o insistita o efferata o pornografi che, così come sono vietate le trasmissioni di fi lm ai quali, per la proiezione o rappresentazione in pubblico, sia stato negato il nulla osta o che siano vietati ai minori di anni diciotto.

Si prescrive che le trasmissioni delle emittenti televisive e radiofoniche non contengano programmi, che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e fi lm vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dellâ’€’™ora di trasmissione fra le ore 23 e le ore 7, o qualsiasi altro accorgimento tecnico, escludano la visione o lâ’€’™ ascolto da parte dei minori che si trovino nellâ’€’™area di diffusione.

La nuova normativa ha, inoltre, previsto che le emittenti televisive, comprese quelle analogiche, garantiscano, anche secondo quanto stabilito nel Codice di autoregolamentazione media e minori, approvato il 29 novembre 2002, lâ’€’™applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16 alle ore 19 e allâ’€’™interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.

Eâ’€’™ contemplata anche la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fi ne anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in quelli che sono definiti â’€’œorari di buon ascoltoâ’€’, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Per quanto concerne strettamente la comunicazione, il D.Lgs. n. 120/2012 stabilisce che i messaggi promozionali, che facciano parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare lâ’€’™opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi dalle emittenti radiofoniche e televisive pubbliche e private gratuitamente o a condizioni di favore, nonché i filmati promozionali o di presentazione di opere cinematografi che di nazionalità europea di prossima programmazione, non sono considerati ai fi ni del calcolo dei limiti massimi previsti dallâ’€’™art. 
38 del Testo Unico della Radiotelevisione sopra citato, relativo ai limiti di affollamento.

Mentre per lâ’€’™impiego di minori degli anni quattordici nei programmi radiotelevisivi si fa riferimento al regolamento del Ministro dello sviluppo economico, che verrà approvato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, nulla è stabilito in tema di utilizzo di minori allâ’€’™ interno di spot pubblicitari, che, pertanto, dopo la parentesi della legge Gasparri, il cui veto veniva successivamente abrogato, rimane ammesso.

Fiammetta Malagoli

malagoli@studiolegalemalagoli.it 

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