Prodotti contraffatti a prezzi da outlet

Concorrenza e del Mercato si è pronunciata in relazione a due siti (â’€’œguccioutlet-italy. orgâ’€’ e â’€’œpradaborselinea. comâ’€’) che offrivano ai consumatori, con informazioni ingannevoli, la possibilità di acquistare on line prodotti originali, rispettivamente a marchio Gucci e a marchio Prada, mentre si trattava, invece, di prodotti contraffatti.

In entrambi i casi, i consumatori erano indotti a credere di trovarsi sul sito di una della due note griffe, che offrisse prodotti originali a prezzi da outlet. I siti, inoltre, mancavano di alcune delle informazioni contemplate dal Codice del Consumo, quali lâ’€’™indicazione del diritto di recesso e delle modalità di esercizio dello stesso, le garanzie sul prodotto e post vendita. Mancava, inoltre, lâ’€’™indirizzo geografico e lâ’€’™identità del professionista.

In entrambi i procedimenti (PS8757 e PS8758) lâ’€’™AGCM ha riscontrato le pratiche poste in essere particolarmente insidiose, perché tali da alterare le scelte dei consumatori e da trarli in inganno, costituendo i siti in questione un clone dei siti originali, sia in relazione allâ’€’™allestimento, sia in relazione alla grafica.

In particolare la grafica del sito convinceva i consumatori di stare acquistando un prodotto originale, mentre la possibilità di acquistare i prodotti con diverse monete avvalorava la percezione che il prezzo particolarmente interessante potesse derivare dal fatto che si trattasse di un distributore originale di prodotti Gucci o Prada, che permettesse di sfruttare i vantaggi derivanti dalla globalizzazione dei mercati in un momento di grave crisi economica.

Lâ’€’™Autorità ha ravvisato la necessità di provvedere con particolare urgenza, essendo i due siti attivi ed idonei, nelle more del procedimento, a raggiungere un elevato numero di consumatori, date le caratteristiche dellâ’€’™offerta proposta, al fine di impedire che le pratiche scorrette continuassero ad essere perpetrate.

Ha, quindi, disposto che i due titolari dei nomi a dominio cessassero, in via cautelare e dâ’€’™urgenza, entro due giorni dalla pubblicazione del provvedimento, ogni attività diretta a diffondere i contenuti dei due siti â’€’œguccioutlet-italy.orgâ’€’ e â’€’œpradaborselinea.comâ’€’, accessibili mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano e che, in assenza di riscontri, le richieste di visualizzazione venissero reindirizzate in un diverso sito, contenente lâ’€’™avviso che la richiesta di accesso al sito era stata bloccata dal Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, in esecuzione della misura cautelare adottata dallâ’€’™Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

I due provvedimenti adottati dallâ’€’™Autorità, entrambi datati 24 gennaio 2013, sono molto particolari perché hanno conseguito il risultato di oscurare i due siti attraverso lâ’€’™intervento di unâ’€’™autorità amministrativa, quale è lâ’€’™AGCM, per mezzo di un provvedimento cautelare, anziché attraverso il giudice penale preposto alla repressione di reati penali, quali sono quelli ravvisabili nei casi sopra descritti (art. 473 cod. pen.

â’€’œContraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dellâ’€’™ingegno o di prodotti industrialiâ’€’; art. 474 cod. pen. â’€’œIntroduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsiâ’€’ e art. 515 cod. pen. â’€’œFrode nellâ’€’™esercizio del commercioâ’€’), giudice penale che avrebbe potuto adottare un provvedimento di sequestro preventivo, previsto dal codice di procedura penale.

Fiammetta Malagoli

malagoli@studiolegalemalagoli.it 

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