Diritto d’autore: funzionalità e linguaggio di un programma

La Corte di Giustizia Europea (pronuncia 2 maggio 2012, causa C-406/10) si è espressa su un interessante caso, riguardante le funzionalità, il linguaggio di programmazione e il formato di file utilizzati in un programma per elaboratore.

La questione era insorta a seguito di un giudizio instaurato davanti alla corte britannica, nel quale una società lamentava che una concorrente avesse imitato buona parte delle funzionalità del suo software di analisi ed elaborazione dati, violando così il suo diritto d’ autore.

Come è noto, la normativa sul diritto d’ autore, sin dal 1991, tutela il software. Nel caso specifico, tuttavia, oggetto della doglianza non era stata la riproduzione del programma in sé e per sé, ma delle sue modalità di funzionamento.

La Corte di Giustizia ha confermato che l’imitazione, nel programma o nel suo manuale, degli elementi descritti nel manuale d’uso di un altro software, sono tutelati solo se tali dati costituiscono espressione della creazione intellettuale dell’opera.

Gli elementi ai quali il manuale si riferisce, quali le parole chiave, la sintassi, i comandi, le opzioni, i valori di default, le iterazioni, sono composti da parole, cifre e concetti matematici, che, se isolatamente considerati, non realizzano una creazione intellettuale.

Diventano, però, una creazione qualora, mediante la scelta di tali parole, cifre e concetti, l’autore esprima, nel manuale d’uso del programma, il proprio spirito creativo in modo originale. 

In questo caso, infatti, ci si trova al cospetto di una creazione intellettuale. Il giudice deve, quindi, accertare di volta in volta se la riproduzione, in un programma per elaboratore o nel suo manuale, di taluni elementi descritti nel manuale d’uso di un altro programma tutelato dal diritto d’autore costituisca l’espressione della creazione intellettuale propria dell’autore di tale programma/manuale.

La Corte, poi, si è chiesta se la funzionalità di un programma, il linguaggio di programmazione e il formato dei file utilizzati per sfruttare determinate funzioni costituiscano una forma di espressione di detto programma e, pertanto, siano a loro volta tutelati dal diritto d’autore. La risposta è stata negativa.

Se, infatti, si ammettesse che la funzionalità di un programma fosse protetta, si finirebbe per monopolizzare le idee, a danno del progresso tecnico e dello sviluppo industriale. La tutela offerta al software dalla normativa vigente concerne unicamente l’espressione individuale dell’opera, consentendo ad altri autori di creare programmi simili o anche identici, purché ciò avvenga senza che venga copiato il codice sorgente del programma tutelato, attraverso un percorso diverso, originale e autonomo. 

Se, invece, grazie all’osservazione, allo studio, alla sperimentazione del comportamento di un programma protetto dal diritto d’autore, un soggetto riesce a riprodurne le funzionalità, utilizzando il medesimo linguaggio di programmazione e lo stesso formato di file dati, ma creando un suo diverso software, non sussiste alcuna violazione della normativa, perché quegli elementi non rappresentano una forma di espressione creativa del programma e, quindi, non sono oggetto di tutela. 

Il titolare del diritto d’autore su un software, ha stabilito la Corte, non può impedire a chi ne ha ottenuto una copia su licenza di osservarne e studiarne il comportamento, per capire su quali principi esso sia basato.

Fiammetta Malagoli

malagoli@studiolegalemalagoli.it
 

Condividi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *